Art. 6.
(Responsabilità disciplinare).

      1. A coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità disciplinare.
      2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo grava su chi consapevolmente denuncia gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, ancorché notoriamente inesistenti, al solo fine di trarne un qualsivoglia vantaggio.